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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  4-11-1986
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Art. 80

(Procedure).


È dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione.
Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonché le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse.
((13))

Scaduto inutilmente tale termine, nei 10 giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, nonché la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione.
Tale individuazione è effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilità. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilità, alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilità di 200 abitanti per ettaro.
Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, può essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco.
Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate dal 70 per cento.
La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.
Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima.
L'espropriato può proporre opposizione alla stima che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Entro 15 giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.
I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana.
Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art. 6 comma 7) che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma".