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LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)


A decorrere dal 1 settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 17) che "l'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675".