LEGGE 23 marzo 1981, n. 93

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal: 31-10-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
                  Segretari delle comunita' montane

Sono  abilitati  a  rogare,  nell'esclusivo interesse delle comunita'
montane,  gli  atti  e  i  contratti di cui all'articolo 87 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i
segretari delle comunita' montane che siano in possesso dei requisiti
 richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale

  Al  nono  comma  dell'articolo  15 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,  dopo  il primo, e' aggiunto il seguente periodo: "Il segretario
della comunita' montana assolve anche alle funzioni di segretario per
gli  atti  svolti  dalla  comunita'  montana  in  funzione  di unita'
sanitaria  locale  ai  sensi  del terzo comma, punto c), del presente
articolo".
  ((Per  il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi,
alle  comunita' montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di
segreteria  nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per
cento  viene  versato  in  apposito  fondo  da  costituire  presso il
Ministero  dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75 per
cento  della quota spettante alla comunita' montana e al consorzio di
comuni,  fino  ad  un  massimo  di  un  terzo  della  base  presa  in
considerazione per i segretari comunali.
  Circa  le  misure  dei  diritti  di  segreteria,  le  modalita'  di
riscossione,  le  finalita'  del  fondo  e  quant'altro  riguardi  la
disciplina  della  materia  si  applicano, in quanto compatibili, gli
articoli  40,  41,  42  e  la relativa tabella D della legge 8 giugno
1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni)).