LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 20-1-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.
      (Struttura e funzionamento delle unita' sanitarie locali)

  L'unita'  sanitaria  locale, di cui all'articolo 10, secondo comma,
della  presente legge, e' una struttura operativa dei comuni, singoli
o associati, e delle comunita' montane
  Organi della unita' sanitaria locale sono:
    1) l'assemblea generale; ((19))
    2) il comitato di gestione e il suo presidente; ((19))
    3)  il  collegio  dei  revisori,  composto di tre membri, uno dei
quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione.
  La   legge  regionale  disciplina  i  compiti  e  le  modalita'  di
funzionamento del collegio.
  Il  collegio dei revisori e' tenuto a sottoscrivere i rendiconti di
cui  all'articolo  50,  secondo  comma,  e  a  redigere una relazione
trimestrale  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  unita'
sanitarie  locali  da  trasmettere  alla regione e ai Ministeri della
sanita' e del tesoro.
  In  armonia  con  la  legge  8  aprile 1976, n. 278, il comune puo'
stabilire  forme  di  partecipazione  dei  consigli  circoscrizionali
all'attivita' delle unita' sanitarie locali e quando il territorio di
queste  coincide  con  quello delle circoscrizioni puo' attribuire ai
consigli   circoscrizionali  poteri  che  gli  sono  conferiti  dalla
presente legge.
  L'assemblea  generale  dell'associazione  dei  comuni  di  cui alla
lettera  b)  del  presente articolo e' formata dai rappresentanti dei
comuni  associati,  eletti con criteri di proporzionalita'. Il numero
dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.
  La  legge  regionale detta norme per assicurare forme di preventiva
consultazione  dei  singoli  comuni  sulle  decisioni  di particolare
rilievo dell'associazione dei comuni.
  L'assemblea  generale  elegge,  con  voto  limitato, il comitato di
gestione, il quale nomina il proprio presidente.
  Il  comitato  di  gestione compie tutti gli atti di amministrazione
dell'unita'  sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei
bilanci  e  dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino
piu'  esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti,
delle  convenzioni,  sono  predisposti  dal  comitato  di  gestione e
vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
  Le  competenze  del  comitato di gestione e del suo presidente sono
attribuite   rispettivamente,  alla  giunta  e  al  presidente  della
comunita'  montana,  quando  il  territorio  di  questa  coincida con
l'ambito   territoriale   dell'unita'   sanitaria  locale.  La  legge
regionale   detta  norme  per  l'organizzazione,  la  gestione  e  il
funzionamento  delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi e, in
particolare, per:
    1)   assicurare   l'autonomia   tecnico-funzionale   dei  servizi
dell'unita'   sanitaria   locale,   il   loro   coordinamento   e  la
partecipazione  degli  operatori,  anche  mediante  l'istituzione  di
specifici organi di consultazione tecnica;
    2)  prevedere  un  ufficio  di  direzione  dell'unita'  sanitaria
locale,  articolato distintamente per la responsabilita' sanitaria ed
amministrativa   e  collegialmente  preposto  all'organizzazione,  al
coordinamento  e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione
del  personale.  Per  il  personale preposto all'ufficio di direzione
dell'unita'  sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma
del  successivo  articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di
professionalita'  e di esperienza in materia di tutela della salute e
di organizzazione sanitaria;
    3)  predisporre  bilanci  e conti consuntivi da parte dell'unita'
sanitaria   locale,   secondo   quanto   previsto   dal  primo  comma
dell'articolo 50;
    4)  emanare  il  regolamento  organico  del personale dell'unita'
sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi,
anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
    5)  predisporre  l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei
servizi  multizonali  di  cui  al  successivo  articolo  18, fermo il
principio  dell'intesa  con i comuni interessati. Il segretario della
comunita'  montana  assolve anche alle funzioni di segretario per gli
atti  svolti  dalla comunita' montana in funzione di unita' sanitaria
locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo.
  La  legge  regionale  stabilisce  altresi'  norme  per  la gestione
coordinata  ed integrata dei servizi dell'unita' sanitaria locale con
i servizi sociali esistenti nel territorio.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  15  gennaio  1986, n. 4, ha disposto (con l'articolo unico)
che:  "In  attesa  della riforma istituzionale delle unita' sanitarie
locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1)
e  2),  dell'articolo  15  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni e integrazioni, sono cosi' sostituiti:
    a) l'assemblea generale e' soppressa. Le relative competenze sono
svolte   dal  consiglio  comunale  o  dall'assemblea  generale  della
comunita'  montana  o  dall'assemblea dell'associazione intercomunale
costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione
all'ambito  territoriale  di  ciascuna  unita'  sanitaria  locale. Il
numero  dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale
e'   determinato  dalla  regione  e  non  puo'  superare  quello  dei
componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di
abitanti   pari   a   quello   dei  comuni  associati.  I  componenti
dell'anzidetta  assemblea  sono eletti tra i consiglieri comunali dei
comuni  associati  con  voto  limitato.  Su  proposta del comitato di
gestione  di  cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o
l'assemblea   dell'associazione  intercomunale  o  l'assemblea  della
comunita'  montana  deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo,
suo  assestamento  e  conto  consuntivo;  2)  spese  che vincolano il
bilancio   oltre   l'anno;   3)  adozione  complessiva  delle  piante
organiche;  4)  convenzioni  di  cui  all'articolo  44 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833;  5) articolazione dei distretti sanitari di
base.  L'approvazione  anche  con  modificazioni  di  detti atti deve
intervenire  nel  termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione
delle proposte;
    b)  il  comitato  di  gestione  e'  composto  dal presidente e da
quattro  o  sei  membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione
secondo   le  dimensioni  dell'unita'  sanitaria  locale,  eletti,  a
maggioranza,   con  separate  votazioni,  dal  consiglio  comunale  o
dall'assemblea  della  associazione  intercomunale,  anche  fuori del
proprio  seno,  tra  cittadini aventi esperienza di amministrazione e
direzione, documentata da un curriculum, che deve, essere depositato,
a  cura  di uno o piu' gruppi presenti nel consiglio comunale o nella
assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della
elezione.
  Qualora   l'ambito   territoriale  della  unita'  sanitaria  locale
coincida   con  quello  della  comunita'  montana,  le  funzioni  del
presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal
presidente e dalla giunta della comunita' montana".