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LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal:  31-3-1981

Art. 32


Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonché i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
In sede di intervento può essere prevista la modificazione delle unità immobiliari originarie.