LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 31-3-1981
                              Art. 32.

  Il  comune,  compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo
31,  puo'  effettuare  le  opere e gli interventi anche attraverso la
stipulazione   di  apposite  convenzioni  con  imprese,  consorzi  od
associazioni  temporanee  di  imprese, privilegiando ove possibile le
cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonche' i consorzi
di  imprese  artigiane,  ovvero  a  mezzo  di  enti  pubblici da esso
delegati.
  Gli  interventi  di  cui  al  presente articolo possono comprendere
anche  l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1
della presente legge.
  In  sede  di intervento puo' essere prevista la modificazione delle
unita' immobiliari originarie.