LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 31-3-1981
                              Art. 15.

  L'articolo   14   del   decreto-legge  27  febbraio  1968,  n.  79,
convertito,  con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  aree  e  gli  immobili di risulta o abbandonati in conseguenza
della  applicazione  del  precedente  articolo  4 passano a far parte
gratuitamente del patrimonio comunale.
  Passano  altresi' a far parte gratuitamente del patrimonio comunale
anche  le  aree  e  gli  immobili di proprieta' degli enti ammessi al
beneficio del trasferimento.
  Le  aree  espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  collaudo e una volta
accertata la piena agibilita' delle opere stesse, passano a far parte
gratuitamente del patrimonio comunale.
  Sino  alla  data  di  tale passaggio, l'ispettorato generale per le
zone   colpite  dai  terremoti  del  gennaio  1968  provvedera'  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.
  La  spesa  relativa  alla demolizione e allo sgombero dei materiali
nelle aree abbandonate e' a carico dello Stato".