LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27

Provvidenze per il personale di magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  Fino all'approvazione  di  una  nuova  disciplina  del  trattamento
economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979,  n.  97,  e'
istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli  oneri
che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro  attivita',  a
decorrere  dal  1  luglio   1980,   una   speciale   indennita'   non
pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi  in  ratei
mensili con esclusione  dei  periodi  di  congedo  straordinario,  di
aspettativa per qualsiasi causa, di astensione  facoltativa  previsti
dagli articoli 32 e 47, commi 1 e  2,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151  e  di  sospensione  dal
servizio per qualsiasi causa. (3) (4) ((5)) 
  L'indennita' di  cui  al  primo  comma  non  e'  computabile  nella
determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo 1  della  legge
31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio,
contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo
2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita. 
  Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni  giurisdizionali,
l'indennita' e' corrisposta in  misura  pari  alla  meta'  di  quella
erogata agli altri magistrati. 
  Alla erogazione della indennita' si provvede nelle  forme  previste
dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.C.M. 7 agosto 2015 (in G.U. 10/09/2015, n. 210) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi  del  personale
di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27,  dell'indennita'  prevista
dall'art. 3,  primo  comma,  della  stessa  legge  e  dell'indennita'
integrativa speciale in vigore alla data del  1°  gennaio  2012  sono
incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con
conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°  gennaio  2015,
degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che  "Le  misure  degli
stipendi del personale di cui alla legge 19  febbraio  1981,  n.  27,
dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge
e dell'indennita' integrativa speciale in vigore  alla  data  del  1°
gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto,  non
sono incrementate, a titolo  di  acconto  sull'adeguamento  triennale
successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.C.M. 25 gennaio 2021 (in G.U. 26/03/2021, n. 74) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi  del  personale
di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27,  dell'indennita'  prevista
dall'art. 3,  primo  comma,  della  stessa  legge  e  dell'indennita'
integrativa speciale in vigore alla data del  1°  gennaio  2015  sono
incrementate dello 0,62 per cento con  decorrenza  1°  gennaio  2018,
senza bisogno di conguaglio, rispetto agli acconti degli anni 2016  e
2017, giacche' per quegli anni non corrisposti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che  "Le  misure  degli
stipendi del personale di cui alla legge 19  febbraio  1981,  n.  27,
dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge
e dell'indennita' integrativa speciale in vigore  alla  data  del  1°
gennaio 2018, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono
ulteriormente incrementate, per ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,
della   percentuale   dello   0,19   per   cento   con    decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, a  titolo
di acconto sull'adeguamento triennale successivo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 6 agosto 2021 (in G.U. 24/09/2021, n. 229) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi  del  personale
di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27,  dell'indennita'  prevista
dall'art. 3,  primo  comma,  della  stessa  legge  e  dell'indennita'
integrativa speciale in vigore alla data del 1°  gennaio  2018,  sono
incrementate del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021,  con
conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°  gennaio  2021,
degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che  "Le  misure  degli
stipendi del personale di cui alla legge 19  febbraio  1981,  n.  27,
dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge
e dell'indennita' integrativa speciale in vigore  alla  data  del  1°
gennaio 2021, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono
ulteriormente incrementate, per ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,
dell'1,46 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1°  gennaio
2022 e dal 1° gennaio 2023,  a  titolo  di  acconto  sull'adeguamento
triennale successivo".