LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/2002)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  ((1.   Per   l'elezione  del  sindaco  e  del  consiglio  comunale,
sempreche'  il  comune  abbia  piu'  di  una  sezione  elettorale, e'
corrisposto  un  onorario  giornaliero,  al  lordo  delle ritenute di
legge,   di  lire  80.000  a  ciascun  componente  ed  al  segretario
dell'adunanza  dei  presidenti  di seggio, di cui all'articolo 67 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio  1960,  n.  570,  nonche'  a  ciascun  componente,  escluso il
presidente,   ed   al   segretario   dell'ufficio  centrale,  di  cui
all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per
ogni  giorno  di  effettiva  partecipazione ai lavori demandati dalla
legge ai due consessi.
  2.  Per  l'elezione dei consigli circoscrizionali e' corrisposto un
onorario  giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute  di legge, di lire
80.000  a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario
dell'ufficio  centrale,  a  titolo di retribuzione per ogni giorno di
effettiva partecipazione ai lavori.
  3.  Ai  presidenti  degli  uffici  centrali  di  cui ai commi 1 e 2
spettano  un  onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge,
di  lire  120.000  e,  se dovuto, il trattamento di missione previsto
all'articolo 1.
  4.  Ai segretari degli uffici centrali e', inoltre, corrisposto, se
dovuto,   il   trattamento   di   missione  inerente  alla  qualifica
rivestita)).