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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 3

(Profili professionali)


Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.
I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.