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LEGGE 18 luglio 1980, n. 406

Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1984)
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Testo in vigore dal:  21-8-1980

Art. 2



Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale, dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunità europea di cui all'articolo 1, sarà provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI COSSIGA - ROGNONI - D'AREZZO - COMPAGNA - BIASINI - FOSCHI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO