stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 luglio 1980, n. 406

Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1984)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-8-1980 al: 9-12-1984
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino a quando non saranno recepite nell'ordinamento statuale le direttive C.E.E. in materia di prevenzione incendi per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con eccezione delle attività stesse i cui titolari siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attività stessa.
Esaminate le caratteristiche dell'esercizio, i comandi provinciali rilasceranno il nulla osta provvisorio che conterrà le prescrizioni tecniche di cui all'allegato A, indispensabili, tenuto conto delle attuali condizioni strutturali, per la prosecuzione dell'esercizio delle attività alberghiere esistenti.
Dette prescrizioni tecniche, che avranno validità limitata all'entrata in vigore delle direttive C.E.E. di cui al primo comma, dovranno essere attuate sotto la responsabilità dell'esercente entro sei mesi dal rilascio del citato nulla osta da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco. Per le attività alberghiere con licenza d'esercizio per attività stagionale, il predetto termine è di nove mesi.
Il predetto nulla osta sarà revocato dai comandi provinciali qualora, a seguito dei controlli effettuati su richiesta dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate.
Trascorso il termine di sei mesi, il nulla osta decadrà se l'interessato non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impartite.