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LEGGE 13 agosto 1979, n. 409

Provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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Testo in vigore dal:  8-12-1979
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Art. 4


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 1979.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI COSSIGA - RUFFINI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 dicembre 1979, n. 610 ha disposto(con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1979,n. 409, è prorogato fino al 29 febbraio 1980.