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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 59

Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

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Testo in vigore dal:  13-3-1979

Art. 5


Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dai seguenti:
" Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ".