LEGGE 7 febbraio 1979, n. 59

Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

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Testo in vigore dal: 13-3-1979
                               Art. 5.

  Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione
del  codice  di  procedura  civile,  approvate  con  regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dai seguenti:
    "  Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il
cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la
quale  e'  tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo
importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge
alla  parte  ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto
pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, gli articoli da 2 a 28 del
testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ".