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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 59

Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

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Testo in vigore dal:  13-3-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 2.
I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonché il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.
La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento.
Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.
Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.
Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.