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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2003)
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  • MODIFICHE AL TESTO UNICO 20 MARZO 1967, N. 223, DELLE LEGGI PER LA
    DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE
    DELLE LISTE ELETTORALI.
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  • NORME TRANSITORIE PER LA ISCRIZIONE O REISCRIZIONE NELLE LISTE
    ELETTORALI DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
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Testo in vigore dal:  14-5-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104 ha disposto (con l'art. 23 comma 1) che "in occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge".