LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  Limitatamente  all'anno  1979  e a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera,
ivi   compresa   la   misura   minima  giornaliera  dei  salari  medi
convenzionali,  e'  stabilito,  per  tutte le contribuzioni dovute in
materia  di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in riferimento ai minimi
previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria
raggruppati per settori omogenei.
  Il  presente  articolo  non si applica ai contributi dovuti per gli
addetti  ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per
la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
  Il  presente articolo non si applica altresi' ai lavoratori soci di
societa'  e  di  enti  cooperativi,  anche di fatto, e loro organismi
associativi,  soggetti  alle  norme  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  30  dicembre  1979,  n. 663, convertito con modificazioni
dalla  Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1)  che  "Le  disposizioni  di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi  primo  e  secondo,  22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n.   843,   restano   confermate   anche   per  l'anno  1980  e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno".