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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  22-9-1977

Art. 12


Il Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.
I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare partitamente l'entità degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.
Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
I programmi di cui ai precedenti commi devono altresì indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.
I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonché all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.
Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.
In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e il Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.
Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.