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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  24-4-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 7



I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al trenta per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito a medio termine e sono concessi ed erogati per un ammontare non superiore alla somma tra il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito a medio termine più l'aumento di capitale proprio dell'impresa effettuato a pagamento.
La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente articolo 4, non può superare i limiti di cui al sesto comma del precedente articolo 3.
Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese posto a carico dell'operatore, risulti pari al trenta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al quaranta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nei territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; al sessanta per cento nel rimanente territorio nazionale.
Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a), primo comma, dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.
La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 - comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative - le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.
((8))

Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di quindici anni.
Sui mutui erogati dal "Fondo" non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.
Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento per un importo non eccedente il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal terzo comma del presente articolo, a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il CIPI concede, con la stessa deliberazione con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse ordinario.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, ha disposto (con l'art. 7 comma 2-bis) che "In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni".