stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  22-9-1977

Art. 29



Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:
I) conferimenti al "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a), d) ed e) e per le detrazioni di cui all'articolo 18, in ragione di lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980;
b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere b) e c), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.
Su proposta del CIPI, il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede, con proprio decreto, alla determinazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati:
quanto ai conferimenti di cui alla lettera a) per il riscontro delle operazioni;
quanto ai conferimenti di cui alla lettera b) per la concessione del contributo in conto interessi.
La quota da destinare agli interventi a favore delle imprese artigiane nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi non potrà essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 20 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera a) può essere variata, con decreti del Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.
Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera b) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;
II) conferimento al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al primo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979;
b) lire 200 miliardi per le altre forme di intervento a carico del "Fondo speciale per la ricerca applicata" di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979;
III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:
lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982.
La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 750 miliardi.
Il CIPI, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, sulla base di detta ripartizione, provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente;
IV) aumento del capitale sociale della Società per le gestioni a partecipazioni industriali S.p.a. - GEPI.
Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:
"4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere: nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, in ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 24.000 milioni ciascuno, nell'anno 1979 rispettivamente fino a lire 66.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 22.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'anno 1979, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per l'anno 1976, di lire 24.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1979 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per l'anno 1976, lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66.000 milioni per l'anno 1979 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni nell'anno 1976, di lire 72.000 milioni in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66.000 milioni nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4)".
A norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano quote degli stanziamenti di cui al punto I) del presente articolo, da determinarsi secondo i parametri indicati nell'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.