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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  1-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 26


È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.
Tale commissione è composta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro o da loro rappresentanti, nonché da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1.
Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni e delle province autonomie di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale.
La commissione centrale per la mobilità della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e delle commissioni regionali.
((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 1 settembre 1996, n.510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art.9 comma 7) che "la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori."