LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 6-9-1977
                              Art. 26.

  E'  istituita,  a  decorrere  dall'anno  accademico  1977-1978,  la
Universita'  statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati
a  partire  dall'anno accademico 1978-1979. L'Universita' di Udine si
pone  l'obiettivo  di contribuire al progresso civile, sociale e alla
rinascita  economica  del  Friuli e di divenire organico strumento di
sviluppo  e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della
lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.
  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge e sentito il
parere  della  Commissione parlamentare di cui al successivo articolo
34,  norme  aventi  valore  di  legge ordinaria che tengano conto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  definizione  dei  corsi  di  laurea,  delle  relative tabelle
organiche  del  personale  docente  e  non  docente e dei criteri per
l'assegnazione  di  detto  personale  alla  Universita'  di Udine. Il
numero  ed  il  tipo  dei corsi di laurea sara' tale da garantire una
adeguata  base culturale e scientifica, nonche' sbocchi professionali
coerenti  alla  linea  di  sviluppo  sociale ed economico programmato
nella regione;
    b) previsione della organizzazione dipartimentale;
    c)     previsione     della     costituzione     del     comitato
tecnico-amministrativo  e  dei  comitati  ordinatori, garantendo, per
questi  ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori
ordinari  e  fuori  ruolo  delle discipline previste nell'ordinamento
delle  rispettive  facolta',  eletti dai docenti ordinari di tutte le
corrispondenti   facolta'  delle  universita'  statali  o  legalmente
riconosciute,  e  per un terzo designati dal Ministro per la pubblica
istruzione;
    d)  promozione  di  ogni altra necessaria disposizione al fine di
assicurare  il  funzionamento dell'Universita' fino alla costituzione
di tutti i normali organi.
  Per    il   funzionamento   del   comitato   tecnico-amministrativo
dell'Universita'  di  Udine e' previsto, per l'anno finanziario 1977,
un  contributo  di  lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si
provvedera'  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
  All'onere relativo alle spese di funzionamento della Universita' di
Udine, valutato in lire 11.400 milioni per gli anni finanziari 1977 e
1978,   si   provvede,   quanto   a   lire   1.400  milioni  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1977,  e,  quanto  a  lire 10.000 milioni per il
biennio 1977-78 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.
  In  deroga  alle  vigenti  norme che vietano l'istituzione di corsi
universitari  in  sedi diverse da quelle dell'ateneo e in deroga alla
norma  che  subordina  lo  sdoppiamento  di  corsi  universitari alle
esigenze  didattiche  o  al  numero  degli  studenti  e  per il resto
conformemente   alle   norme  vigenti,  si  autorizza,  limitatamente
all'anno  accademico  1977-78,  l'istituzione  di  corsi sdoppiati da
tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facolta' di ingegneria
dell'Universita' di Trieste.
  Sara'  mantenuta  a  favore  della Universita' degli studi di Udine
l'assegnazione  in  uso  gratuito e la destinazione degli immobili di
proprieta' degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione
e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con
decreto  del  prefetto  di Udine del 27 novembre 1967, modificato con
decreto del Ministro per l'interno n. 8785 del 3 febbraio 1973.
  Resteranno fermi in favore della Universita' statale degli studi di
Udine   gli   impegni   finanziari  assunti  dal  predetto  consorzio
universitario e da altri enti pubblici.
  Il  Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare, entro
sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge e
sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo
articolo   34,   norme  aventi  valore  di  legge  ordinaria  per  la
istituzione  e  il  potenziamento  di  istituzioni e strutture per la
ricerca  scientifica  e  tecnologica, alta cultura ed universitarie a
Trieste,   nel   rispetto   del   principio   dell'armonico  sviluppo
dell'universita' e della ricerca scientifica nella regione.