LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1985)
Testo in vigore dal: 1-7-1977
                               Art. 9. 
 
  Per le categorie mediche le convenzioni uniche devono prevedere  la
disciplina unitaria dei rapporti  convenzionali  che  ciascun  medico
puo' stipulare con gli enti e casse mutue. 
  Sara' in particolare fissato: 
    1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la  medicina
generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare
il numero dei medici generici  e  dei  pediatri  che  possono  essere
convenzionati in ogni comune o consorzio di comuni, comunita' montane
o  ambiti  territoriali  all'uopo  definiti  dalla  regione  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, fatto  salvo  il  principio
del reale diritto di libera scelta del medico anche per i  lavoratori
autonomi; 
    2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i
medici generici, per i pediatri, per  gli  specialisti  convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali. 
  All'iscrizione negli elenchi unici avranno diritto anche  i  medici
aventi  residenza  in  altra  provincia,  secondo  le  modalita'  che
verranno fissate nelle convenzioni, tenuto conto per la provincia  di
Bolzano dello statuto  di  autonomia  e  delle  norme  di  attuazione
relative. 
  L'accesso alla convenzione e' consentito ai medici con rapporto  di
impiego continuativo a tempo definito; 
    3) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico  generico
e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed  il  massimo  delle
ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare
in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; 
      la regolamentazione degli obblighi che derivano  al  medico  in
dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; 
      il divieto di esercizio della libera professione nei  confronti
dei propri convenzionati; 
      le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni
assunti nella convenzione. 
  Eventuali deroghe in aumento al numero massimo  degli  assistiti  e
delle ore di servizio ambulatoriale potranno  essere  autorizzate  in
relazione a particolari situazioni locali e per un tempo  determinato
dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
previa domanda motivata del  rappresentante  degli  enti  e  gestioni
estinti sentiti i comuni interessati; 
    4) la disciplina delle incompatibilita' e delle  limitazioni  del
rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche,  al  fine
di  favorire  la  migliore  distribuzione  del  lavoro  medico  e  la
qualificazione delle prestazioni; 
    5)  l'incompatibilita'  con  qualsiasi  forma  di  cointeressenza
diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di  interesse  con  case  di
cura private e industrie farmaceutiche; 
    6) la differenziazione del trattamento economico a seconda  della
quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione  alle  funzioni
esercitate di diagnosi, cura e medicina preventiva: saranno fissate a
tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici  e
per i pediatri di libera scelta, da un  compenso  globale  annuo  per
assistito; e,  per  gli  specialisti  e  generici  ambulatoriali,  da
distinti compensi commisurati  alle  ore  di  lavoro  prestato  negli
ambulatori pubblici e al tipo e numero delle  prestazioni  effettuate
presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza  forme
integrative di remunerazione; 
      la determinazione della misura dei contributi  previdenziali  e
delle modalita' del loro versamento a favore dei fondi di  previdenza
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
15 ottobre 1976; 
    7) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati,
nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei  medici  agli  obblighi
derivanti dalla convenzione, le  conseguenti  sanzioni,  compresa  la
risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro
irrogazione, salvaguardando il principio  della  contestazione  degli
addebiti e fissando la composizione  di  commissioni  paritetiche  di
disciplina; 
    8) le forme di incentivazione in favore dei medici  convenzionati
residenti in zone particolarmente  disagiate,  anche  allo  scopo  di
realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 
    9)  le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento  obbligatorio
professionale dei medici convenzionati; 
    10) la semplificazione e l'uniformita' per tutti gli enti e casse
mutue degli  adempimenti  amministrativi  cui  e'  tenuto  il  medico
convenzionato; 
    11) le modalita' per assicurare  la  continuita'  dell'assistenza
anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 
    12) le forme di collaborazione fra medici, il  lavoro  medico  di
gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione  dei
medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 
    13)  le  modalita'  per  garantire  comunque  agli  assistiti  le
prestazioni attualmente in atto, in attesa che un'equa  distribuzione
dei medici assicuri eguale assistenza su tutto il territorio; 
    14)  la  collaborazione  dei  medici,  per  la  parte   di   loro
competenza, alla  compilazione  di  libretti  sanitari  personali  di
rischio; 
    15) l'utilizzazione, su richiesta  delle  regioni  o  degli  enti
locali, presso i servizi pubblici del  territorio  degli  specialisti
ambulatoriali,  con  onere  a   carico   dell'ente   con   cui   sono
convenzionati. 
  Le convenzioni non dovranno  prevedere  alcun  maggiore  onere  con
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978. 
  Le convenzioni uniche devono prevedere una  disciplina  per  quanto
possibile  uniforme  degli  istituti  normativi  comuni  a  tutte  le
categorie mediche e devono tendere a realizzare una  regolamentazione
unitaria   del   lavoro   medico    nell'ambito    delle    strutture
dell'istituendo Servizio sanitario nazionale. 
  I criteri di cui ai commi precedenti si estendono alle  convenzioni
uniche per le categorie  non  mediche  indicate  all'articolo  7,  in
quanto applicabili.