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LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1985)
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Testo in vigore dal: 1-7-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   far  tempo  dal  1  luglio  1977,  le  funzioni  amministrative
concernenti  l'assistenza  sanitaria  gia' proprie degli enti, casse,
servizi  e  gestioni  autonome,  estinti  e  posti  in  liquidazione,
individuati ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974,
n.  386,  sono  trasferite,  per i territori di loro competenza, alle
regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Sino
all'entrata   in  vigore  della  riforma  sanitaria,  le  regioni  si
attengono,  nell'esercizio  delle  funzioni  ad esse attribuite, alle
norme   della   presente  legge  e  alla  normativa  contenuta  negli
ordinamenti  degli enti anzidetti in forza di disposizioni di legge o
statutarie,  nonche' alle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo
emanate dal Governo.
  Sono  sciolti,  a  decorrere dalla stessa data, sentite le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli
organi  di  amministrazione  degli  enti,  fondi  e casse mutue anche
aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione
dell'assistenza   sanitaria   in   regime  mutualistico,  individuati
dall'articolo  1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1977.