LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1985)
Testo in vigore dal: 1-7-1977
                               Art. 6.

  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, per
l'attuazione  delle  funzioni  in  materia  di assistenza sanitaria e
ospedaliera  trasferite,  si  avvalgono  di  personale  degli  enti e
gestioni posti in liquidazione.
  Il  personale,  in  attesa della sua formale assegnazione a seguito
dell'entrata  in  vigore  della  riforma  sanitaria,  e' destinato in
posizione   di   comando   ai   diversi   servizi,  presidi  e  altre
amministrazioni  pubbliche,  sulla  base  di  contingenti fissati dal
comitato centrale di cui al precedente articolo 4.
  Il   personale   in   questione   viene  comandato  dai  commissari
liquidatori  sulla  base di oggettivi criteri di valutazione fissati,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale,
dal comitato centrale.
  Il  personale  degli  enti e gestioni estinti puo' essere comandato
presso  il  Ministero  della  sanita'  per  le  esigenze del comitato
centrale.  Il  comando  e'  disposto  dai  commissari  liquidatori su
richiesta del Ministero della sanita', sentito il comitato centrale.