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LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1985)
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Testo in vigore dal:  1-7-1977

Art. 6


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione.
Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, è destinato in posizione di comando ai diversi servizi, presidi e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente articolo 4.
Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale.
Il personale degli enti e gestioni estinti può essere comandato presso il Ministero della sanità per le esigenze del comitato centrale. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanità, sentito il comitato centrale.