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LEGGE 7 giugno 1977, n. 323

Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1979)
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Testo in vigore dal:  5-7-1977

Art. 5


Le regioni, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono all'allestimento di speciali unità di isolamento per forme virali altamente contagiose presso gli enti ospedalieri ubicati nelle più importanti sedi di traffico internazionale.
Per i fini di cui sopra il Ministero della sanità è autorizzato ad assegnare, mediante anche anticipazioni, alle regioni interessate somme, per complessive lire 1.000 milioni, per l'allestimento di unità di alto isolamento da realizzarsi secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero stesso, cui spetta il compito di accertare che le opere siano state eseguite nei modi convenuti.