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LEGGE 7 giugno 1977, n. 323

Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1979)
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Testo in vigore dal: 22-6-1979
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma
dell'articolo  266  del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le
modifiche  di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno
1939,  n.  891,  e'  sospeso,  salvo  quanto  disposto  nei  seguenti
articoli,  per  un  periodo  di  anni due a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  19  giugno  1979,  n. 210, convertito senza modificazioni
dalla  L.  8  agosto  1979, n. 356 ha disposto (con l'art. 1) che "il
termine  di  cui  all'art.  1  della  legge 7 giugno 1977, n. 323, e'
prorogato per un periodo di due anni".