LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.

  ((Per  il  periodo  di applicazione della presente legge, i giovani
iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di
formazione,  secondo le modalita' della presente legge, dai datori di
lavoro di cui all'articolo 6, nonche' da enti pubblici economici.
  Il contratto di formazione:
    1)  puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa fra i 15
ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati;
    2)  non  puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi e non e'
rinnovabile.
  I  giovani  assunti  con  contratto  di formazione sono esclusi dal
computo  dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative od istituti.))