stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-6-1977

Art. 3


Per i fini di cui al precedente articolo è costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati.
La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.
Alle riunioni della commissione partecipa, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.