LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  ((Entro  il  termine  di  tre  anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  le cooperative agricole, costituite ai sensi
dell'articolo  18  e  che  hanno  ottenuto  la concessione o comunque
acquisito  la  disponibilita'  di  terreni  demaniali  o patrimoniali
incolti  o  da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che
eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono
servizi  tecnici  per  l'agricoltura,  hanno diritto per ogni giovane
socio  proveniente  dalle liste speciali ad un contributo pari a lire
100.000 mensili per la durata di mesi 24.
  Eguale  contributo  spetta alle cooperative di cui all'articolo 18,
primo  comma,  lettera  e),  che  abbiano  ottenuto  la concessione o
acquisito  la  disponibilita'  di aree limitate di acque interne o di
terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame.
  Il  contributo  e'  condizionato all'esito favorevole dei controlli
predisposti  dalla  regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di
trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.
  Le   cooperative  costituite  ai  sensi  dell'articolo  18  possono
ottenere   un   contributo  in  conto  capitale  per  l'acquisto  dei
macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del
valore documentato delle spese relative.
  L'istruttoria  e  l'erogazione  dei  fondi  sono  effettuate  dalla
regione  competente  per  territorio.  Gli oneri relativi gravano sui
fondi  messi  a  disposizione  della  regione ai sensi della legge 27
dicembre 1977, n. 984)).