LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18.

  Le  regioni  assumono  iniziative  dirette  a  favorire nel settore
agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente
presenza dei giovani:
    a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente
legislazione;
    b)  per  la  trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a
tal  fine  concessi  dai  comuni,  dalle  comunita'  montane  e dalle
regioni;
    ((c)   per  la  conservazione,  manipolazione,  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.))
    d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.
    ((e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura )).
  Per  il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sara'
operato  dal  CIPE  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'articolo 29 va
utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani
di  eta' fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per
cento  e  non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed
operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare
depressione del centro-nord.
  La  ripartizione  tra le regioni dello stanziamento di cui al comma
precedente  e'  operata  sulla  base  dei piani specifici predisposti
dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281.