LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 26-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 16-quater

  ((  La  commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di
accertare,   attraverso   una  prova  tecnico-pratica,  la  qualifica
professionale  dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri
di  formazione  professionale  riconosciuti  dalla  regione  e  delle
attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.
  Per  ogni  prova  tecnico-pratica  viene  corrisposto  un  compenso
forfettario,  comprensivo  del  premio  di  assicurazione  contro gli
infortuni,  in  favore  del  centro  di  formazione  professionale  o
dell'azienda,  da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
  Le  spese  relative al funzionamento della commissione fanno carico
all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  La commissione ha, altresi', il compito:
    di  effettuare  le  prove  di idoneita' previste dall'articolo 18
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
    di   effettuare   l'accertamento   della   professionalita'   dei
lavoratori  per  l'attribuzione della qualifica professionale ai fini
dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui
i  lavoratori  stessi  non  siano in grado di documentare il possesso
della qualifica dichiarata.
  Nelle  province  autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al
presente   articolo   sono   esercitate   dalle  rispettive  province
nell'ambito delle proprie competenze)).