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LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1998)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982
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Art. 26


Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.
Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa de Ministero del tesoro.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11 comma 3) che "il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, così come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, è integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85".