LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1998)
Testo in vigore dal: 12-8-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.

  Nel  quadro  della  cooperazione  italiana  con  i  Paesi in via di
sviluppo  e  sulla  base  degli  indirizzi  stabiliti  dal  CIPES, il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare
il  Mediocredito  centrale a concedere, anche in consorzio con enti o
banche  estere,  a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in
via   di   sviluppo,   crediti   finanziari  agevolati  destinati  al
miglioramento  della  situazione economica e monetaria di tali Paesi,
tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di
cooperazione  approvati  nelle  forme di legge e diretti a favorire e
promuovere  il  progresso  tecnico, culturale, economico e sociale di
detti Stati.
  Per  le  operazioni di cui al precedente comma e' costituito presso
il  Mediocredito  centrale  un fondo rotativo. La dotazione del fondo
avverra'  con  legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione
della spesa de Ministero del tesoro. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 7 agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11 comma 3) che
"il  fondo  di  cui  al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24
maggio  1977,  n.  227,  cosi'  come risulta modificato dalla legge 9
febbraio  1979,  n. 38, e' integrato di lire 300 miliardi e l'importo
relativo  sara'  iscritto  nello  stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro nel periodo 1983-85".