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LEGGE 24 maggio 1977, n. 227

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1998)
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  • COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA
    ESTERA
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  • SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA PER L'ASSICURAZIONE
    DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
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  • RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA
    ED OPERAZIONI ASSICURABILI
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  • FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE
    DI MERCI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI
    ALL'ESTERO.
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  • CREDITI FINANZIARI DESTINATI ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E
    FINANZIARIA IN CAMPO INTERNAZIONALE
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  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Testo in vigore dal:  11-6-1977 al: 27-5-1998
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, è costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.
Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.