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LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1998)
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Testo in vigore dal:  17-4-1977

Art. 5



L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Oneri deducibili. - Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;
b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;
c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;
d) le spese mediche e chirurgiche, nonché quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;
e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonché degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;
f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultane da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'arti colo 433 del codice civile;
i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicurazione deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13.
Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed l) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste".
Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche da reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.
Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per la sanità, sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.