LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1998)
Testo in vigore dal: 17-4-1977
                               Art. 5. 
 
  L'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 - Oneri deducibili. - Dal reddito complessivo si deducono,
se non sono deducibili nella determinazione dei singoli  redditi  che
concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione, i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 
    a) l'imposta locale sui  redditi  che  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha  inizio
nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo  5,  primo
comma, l'imposta si  deduce  per  ciascun  socio  o  associato  nella
proporzione stabilita dallo stesso articolo; 
    b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti  sui  redditi
degli immobili che  concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori; 
    c)  gli  interessi  passivi  pagati  a  soggetti  residenti   nel
territorio dello Stato o  a  stabili  organizzazioni  nel  territorio
dello Stato di soggetti non residenti in  dipendenza  di  prestiti  o
mutui agrari di  ogni  specie,  nonche'  quelli  pagati  ai  medesimi
soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili  per
i quali la deduzione e' ammessa per un importo non  superiore  a  tre
milioni  di  lire,  salvo   quanto   stabilito   dal   quarto   comma
dell'articolo 58; 
    d) le spese mediche e chirurgiche, nonche' quelle  di  assistenza
specifica necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo  che  eccede
il dieci o il cinque per cento  del  reddito  complessivo  dichiarato
secondo che questo sia o non sia  superiore  a  quindici  milioni  di
lire. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella
dichiarazione annuale,  indichi  il  domicilio  o  la  residenza  del
percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le  spese  sono
rimaste effettivamente a proprio carico; 
    e) le spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della  morte  di
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile,  nonche'  degli
affiliati, per un importo complessivamente non superiore  a  lire  un
milione; 
    f) le spese per frequenza di corsi  di  istruzione  secondaria  e
universitaria, in misura non superiore  a  quella  stabilita  per  le
tasse e i contributi degli istituti statali; 
    g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli  destinati  al  mantenimento  dei  figli  in  conseguenza   di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o  annullamento  del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella  misura  in
cui risultane da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
    h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o  di
donazione modale e, nella misura in cui  risultano  da  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  gli  assegni  alimentari  corrisposti  a
persone indicate nell'arti colo 433 del codice civile; 
    i)  i  contributi  previdenziali  e  assistenziali   versati   in
ottemperanza a disposizioni di legge; 
    l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi
per  le  assicurazioni  contro  gli   infortuni   ed   i   contributi
previdenziali   non   obbligatori   per   legge   per   un    importo
complessivamente non superiore a due milioni di  lire.  La  deduzione
dei premi per l'assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione  che
dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di
assicurazione abbia durata non inferiore a cinque  anni  a  decorrere
dalla data della sua stipulazione e che  per  il  periodo  di  durata
minima esso non consenta la concessione  dei  prestiti.  In  caso  di
riscatto  dell'assicurazione  nel  corso  del  quinquennio  l'impresa
assicurazione deve operare, sulla somma corrisposta al  contribuente,
una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata  all'ammontare
complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati
dedotti dal  reddito  complessivo  del  contribuente  e'  soggetto  a
tassazione a norma dell'articolo 13. 
    Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per  cento
del loro ammontare,  le  spese  relative  ad  immobili  di  interesse
artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16
della legge 1° giugno 1939, n. 1089. 
    Gli oneri indicati alle lettere d), f)  ed  l)  sono  deducibili,
fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche
se  sono  stati  sostenuti  nell'interesse  dei   soggetti   indicati
nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste". 
  Il Governo della Repubblica e' delegato a regolare con nuove norme,
entro dieci mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le condizioni e i limiti di deducibilita' delle spese  mediche
e chirurgiche da reddito complessivo delle persone fisiche,  in  base
al  criterio  di  coordinarne  la  disciplina  con  le   disposizioni
legislative  in  materia   di   assistenza   sanitaria   pubblica   e
mutualistica  e  di  evitare  distorsioni  tra  le  forme  diretta  e
indiretta dell'assistenza stessa. 
  Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del
Presidente della Repubblica avente  valore  di  legge  ordinaria,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con  i
Ministri per le finanze e per la sanita',  sentito  il  parere  della
Commissione parlamentare prevista  dall'articolo  17  della  legge  9
ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello
della loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.