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LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
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Testo in vigore dal:  13-3-1977

Art. 8


Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue al lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.
L'onere relativo è posto a carico della cassa unica per gli assegni familiari.
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
Le dichiarazioni daranno, luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni in sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1977

LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO