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LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
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Testo in vigore dal:  13-3-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:
"L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente".