LEGGE 23 dicembre 1976, n. 863

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e nuove norme nella stessa materia.

Testo in vigore dal: 1-1-1977
                               Art. 2.

  L'articolo  1  del  decreto-legge  4  marzo 1976, n. 31, modificato
dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed
ulteriormente  modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976,
n. 689, e' sostituito dai seguenti:
  "Art. 1. - Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in
materia  valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta,
esporta  con  qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta
nazionale  ed  estera,  titoli  azionari od obbligazionari, titoli di
credito,  ovvero altri mezzi di pagamento e' punito con la pena della
reclusione  da  uno  a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo
del valore dei beni esportati.
  Chiunque  costituisce  fuori  del  territorio  dello Stato a favore
proprio  o di altri disponibilita' valutarie o attivita' di qualsiasi
genere,  senza  l'autorizzazione  prevista  dalle  norme  in  materia
valutaria,  ovvero  con  autorizzazione  indebitamente  ottenuta,  e'
punito  con  la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa
dal  doppio  al quadruplo del valore delle disponibilita' valutarie o
attivita' illecitamente procurate.
  Chiunque,  in  violazione  delle  norme valutarie, omette di cedere
entro  trenta  giorni  all'Ufficio  italiano  dei cambi valuta estera
comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con
la pena prevista nei commi precedenti.
  La  pena e' aumentata se il numero delle persone che hanno concorso
nel  reato  e'  di  tre  o  piu',  ovvero se nel reato hanno concorso
amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito.
  La  pena  e'  aumentata  sino al doppio se, per il documento che ne
potrebbe  derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere
di particolare gravita'.
  Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero
delle  disponibilita'  o attivita' non supera complessivamente cinque
milioni  di  lire,  la  pena e' della multa dalla meta' al triplo del
valore medesimo.
  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo, il delitto tentato e'
equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.
  In  caso  di  condanna,  fermo  quanto  disposto dall'articolo 240,
secondo  comma,  del  codice  penale,  e' sempre ordinata la confisca
delle  cose  che servirono o furono destinate a commettere il reato o
delle  cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il
profitto.
  Se  il  valore  dei  beni  esportati  ovvero delle disponibilita' o
attivita' costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  non supera le lire 500 mila non si
applicano  le  disposizioni dei commi precedenti e il fatto e' punito
con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.
  Agli  effetti  dell'articolo  1,  n. 4), del decreto-legge 6 giugno
1956,  n.  476,  convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio
1956,  n.  786,  la residenza all'estero, ivi considerata, si intende
riferita  al  periodo  in  cui  le  persone  fisiche  di nazionalita'
italiana,  pur  conservando  la residenza anagrafica in Italia, hanno
svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle
disponibilita'  ed attivita' ivi costituite durante tale periodo, con
i proventi del lavoro medesimo.
  Art.  1-bis.  -  Il residente che, costituendo persone giuridiche o
enti  esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o
enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, fa apparire
beni  siti  o  attivita' costituite in Italia come appartenenti a non
residenti, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a cinque milioni".