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LEGGE 8 ottobre 1976, n. 689

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1976)
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Testo in vigore dal:  20-11-1976
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Art. 3


L'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, è sostituito con i seguenti:

"Art. 2. - Chiunque alla data del
((3 dicembre 1976))
possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il
((3 dicembre 1976))
ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:
a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;
b) depositare ai sensi dell'art. 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro per il commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;
c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;
d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.
Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.
È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.
L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera d).
L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore.
Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.

Art. 2-bis. - I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrano i presupposti.
Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.
Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

Art. 2-ter. - Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2-bis, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del quarto comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento".