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LEGGE 30 aprile 1976, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1986)
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Testo in vigore dal:  5-5-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
nell'articolo 1, al primo e secondo comma, dopo le parole: "senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria" sono aggiunte le altre: "ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta";
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente";
al terzo comma, è soppressa la parola: "esportati";
al quarto comma, le parole: "sono concorse nel reato" sono sostituite dalle altre: "hanno concorso nel reato" e le parole: "se nel reato sono concorsi" sono sostituite con le altre: "se nel reato hanno concorso";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti"; nell'articolo 3, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole:
"purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.
L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiari il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.
Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni";
nell'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:
"La competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3"; nell'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti preveduti dal secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti, in deroga al disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice";
al secondo comma, sono soppresse le parole: "che siano di particolare gravità";
dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria" ;
l'articolo 8, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Ai fatti previsti come reato dal presente decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti".