LEGGE 29 aprile 1976, n. 178

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal: 17-8-1984
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  ((Il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare
e'  commisurato  al  numero  dei  componenti  il nucleo familiare del
proprietario  danneggiato,  quale  si  rileva dallo stato di famiglia
alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso
nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il
secondo  grado  non  conviventi nel biennio precedente e non a carico
del titolare del beneficio.
  Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo'
essere  provata  anche  con  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di
notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15)).
  La  spesa  sara' quella determinata in applicazione del terzo comma
dell'articolo   8  del  decreto-legge  6  settembre  1965,  n.  1022,
convertito  con  modificazioni  nella legge 1 novembre 1965, n. 1179,
per  abitazioni  da  realizzarsi  nel  comune  capoluogo di regione e
aventi  le  caratteristiche  indicate  nell'articolo  5 della legge 2
luglio 1949, n. 408.
  Il  contributo e' assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5
che  dovra'  dare  la  precedenza  ai  proprietari  che  siano  stati
ininterrottamente  alloggiati  in ricoveri provvisori costruiti dallo
Stato.  I  contributi  in  favore  degli aventi diritto alloggiati in
ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.
  I  proprietari  danneggiati  di  cui  all'articolo 3 della presente
legge,  che  abbiano  gia' ottenuto i contributi per la ricostruzione
previsti  dalle  norme  vigenti  alla data di entrata in vigore della
presente  legge  e non abbiano alla stessa data gia' dato inizio alla
costruzione   della  nuova  unita'  immobiliare,  possono  richiedere
l'integrazione  del  contributo  medesimo,  limitatamente  alla prima
unita'  immobiliare  abitativa, sino alla concorrenza della somma che
sarebbe loro spettata in base alla presente legge.
  Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro
  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
  legge.
Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme
stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei
contributi da essa previsti.