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LEGGE 31 marzo 1976, n. 72

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati.

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Testo in vigore dal:  3-4-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è elevato a lire 4.100 miliardi.
Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.