LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 11-7-1990
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 103.
               (((Inasprimento delle pene pecuniarie)

  1.  Le  pene  pecuniarie  previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI
della  presente  legge,  gia'  raddoppiate  dall'articolo 113, quarto
comma,  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai
precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.))
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AGGIORNAMENTO (2a)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983,
n.   31   (in   G.U.   1a  s.s.  02/03/1983,  n.  60)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della  presente  legge  nelle parti
concernenti  le  attribuzioni  delle  regioni,  in cui, relativamente
all'ambito  territoriale  del  Trentino-Alto Adige, non statuisce che
dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.