LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 54. 
                      (Liberazione anticipata). 
 
  1.  Al  condannato  a  pena  detentiva  che  ha   dato   prova   di
partecipazione  all'opera  di   rieducazione   e'   concessa,   quale
riconoscimento di  tale  partecipazione,  e  ai  fini  del  suo  piu'
efficace   reinserimento   nella   societa',   una   detrazione    di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena  scontata.  A
tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di  custodia
cautelare o di detenzione domiciliare. 
  2. La concessione  del  beneficio  e'  comunicata  all'ufficio  del
pubblico ministero presso la corte d'appello o il  tribunale  che  ha
emesso  il  provvedimento  di  esecuzione  o  al  pretore   se   tale
provvedimento e' stato da lui emesso. 
  3.  La  condanna  per  delitto  non  colposo  commesso  nel   corso
dell'esecuzione successivamente alla  concessione  del  beneficio  ne
comporta la revoca.(29) 
  4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre  avere
espiato per essere ammessi ai benefici  dei  permessi  premio,  della
semiliberta' e della  liberazione  condizionale,  la  parte  di  pena
detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente
disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo. ((77)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 settembre 1983, n.  274
(in G.U. 1a s.s. 05/10/1983, n. 274) ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
prevede  la   possibilita'   di   concedere   anche   al   condannato
all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini  del  computo  della
quantita' di pena cosi' detratta nella quantita' scontata,  richiesta
per l'ammissione alla liberazione condizionale. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 186  (in
G.U. 1a  s.s.  31/05/1995,  n.  23)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'),  nella  parte  in  cui
prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso  di  condanna
per  delitto  non  colposo   commesso   nel   corso   dell'esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio anziche' stabilire che
la liberazione anticipata e' revocata se la condotta del soggetto, in
relazione  alla  condanna  subita,  appare   incompatibile   con   il
mantenimento del beneficio. 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Ad esclusione dei condannati per  taluno  dei  delitti  previsti
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni, per un periodo di due anni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, la detrazione di pena  concessa  con  la
liberazione anticipata  prevista  dall'articolo  54  della  legge  26
luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni  singolo
semestre di pena scontata".