LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 35. 
                     (( (Diritto di reclamo).)) 
 
  ((I detenuti e gli internati possono rivolgere  istanze  o  reclami
orali o scritti, anche in busta chiusa: 
    1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo
del dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e  al  Ministro
della giustizia; 
    2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 
    3) al garante nazionale e  ai  garanti  regionali  o  locali  dei
diritti dei detenuti; 
    4) al presidente della giunta regionale; 
    5) al magistrato di sorveglianza; 
    6) al Capo dello Stato.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n.  26
(in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n.  7)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e  limitative  della  liberta'),  quest'ultimo
come sostituito dall'art. 21 della legge 10  ottobre  1986,  n.  663,
nella parte in cui  non  prevedono  una  tutela  giurisdizionale  nei
confronti degli atti della amministrazione  penitenziaria  lesivi  di
diritti di coloro che sono sottoposti a  restrizione  della  liberta'
personale.