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LEGGE 17 luglio 1975, n. 400

Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  10-9-1975

Art. 2


Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive - può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attività e di pendenze attive.
Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.