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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
Testo in vigore dal:  11-8-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

(Numero minimo dei soci delle cooperative)


Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci. (7)
((8))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266))
.
((Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi))
.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 31 gennaio 1992, n. 59 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) che al terzo comma del presente articolo, le parole: "né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse.