DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
Testo in vigore dal: 11-8-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22.
             (Numero minimo dei soci delle cooperative)

  Per  procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa
e' necessario che i soci siano almeno nove.
  Ove,  successivamente  alla  costituzione,  tale numero diminuisca,
esso  deve  essere  reintegrato  nel  termine  massimo  di  un  anno,
trascorso  il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In
difetto,  trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo
scioglimento   d'ufficio   della   societa'.   Sono  fatte  salve  le
disposizioni  del  testo  unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni.
  Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative
di  consumo  le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di
soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai
pubblici appalti, con meno di 25 soci. (7) ((8))
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266)).
  ((Tuttavia  il  ministro  del  Lavoro  e  della previdenza sociale,
sentito  il  comitato  centrale  per le cooperative, puo' autorizzare
l'iscrizione  di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore
a  50,  le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari
servizi,   in  considerazione  della  peculiare  natura  dei  servizi
stessi)).
  Salve  le  disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei
soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda
al  disotto  dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato
nel  termine  di  un  anno, la cooperativa e' cancellata dal registro
stesso.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  31 gennaio 1992, n. 59 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che  "Il  numero  minimo  di  soci  richiesto,  per  l'iscrizione nei
registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili
ai  pubblici  appalti,  dal  terzo  comma dell'articolo 22 del citato
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' ridotto a quindici".
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  7  agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 25, comma 1,
lettera a)) che al terzo comma del presente articolo, le parole: "ne'
quelle  di  produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con
meno di 15 soci" sono soppresse.