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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-6-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lavoratori dipendenti


A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è elevato alla misura di L. 55.950.
A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, è aumentato di lire 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.
Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.