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LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
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Testo in vigore dal:  8-6-1975

Art. 7


Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è elevato a lire 450 miliardi.
Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 150 miliardi.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978. Ai fini della copertura dell'onere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Alle richieste di mutuo a valere sul fondo speciale istituito dal citato articolo 45, presentate dai comuni interessati ad interventi per blocchi in aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione e di concentrazione demografica non si applica, su determinazione del comitato per l'edilizia residenziale, il limite stabilito dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847.
Qualora il comune deleghi l'istituto autonomo per le case popolari alla esecuzione delle opere di urbanizzazione da finanziare con i mutui previsti dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il mutuo relativo alle opere da eseguire potrà essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti direttamente all'istituto autonomo per le case" popolari stesso all'uopo espressamente delegato dal comune a carico del quale permane in ogni caso l'onere dell'ammortamento.