LEGGE 19 maggio 1975, n. 151

Riforma del diritto di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1982)
Testo in vigore dal: 20-9-1975
                              Art. 219.

  La  donna  che,  per  effetto  di  matrimonio  con  straniero  o di
mutamento  di  cittadinanza  da  parte  del  marito,  ha  perduto  la
cittadinanza  italiana  prima  dell'entrata  in vigore della presente
legge,  la riacquista con dichiarazione resa all'autorita' competente
a  norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
  E'  abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia
incompatibile con le disposizioni della presente legge.