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LEGGE 19 maggio 1975, n. 151

Riforma del diritto di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1982)
Testo in vigore dal: 20-9-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16
marzo 1942, n. 262, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  45  - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. -
Ciascuno  dei  coniugi  ha  il  proprio domicilio nel luogo in cui ha
stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
  Il  minore  ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o
quello  del  tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio
e'  stato  annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del
genitore con il quale convive.
  L'interdetto ha il domicilio del tutore".